Concorsi docenti

ITP, il diploma vale per i concorsi fino al 31 dicembre 2027: la proroga del Decreto Scuola. Cosa cambia per laboratori e percorsi abilitanti

· 5 min di lettura · di Sacha Catalano

In breve

  • Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 («Decreto Scuola», in vigore dal 1° ottobre) sposta dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 la data entro cui gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare ai concorsi con il solo diploma previsto per la classe di concorso.
  • Conta la data del bando: il concorso ordinario atteso per l'autunno 2026 e gli eventuali bandi del 2027 restano aperti ai diplomati delle classi B, senza laurea e senza abilitazione.
  • Dai bandi del 2028 servirà il requisito a regime: laurea (o diploma AFAM di primo livello, o diploma ITS in tecnologie applicate) coerente con la classe più l'abilitazione.
  • Lo stesso decreto rende strutturale la riserva di posti nei percorsi abilitanti per chi ha tre anni di servizio negli ultimi cinque, per chi ha fatto lo straordinario bis e per i docenti dei percorsi regionali IeFP: non vale più solo per i primi tre cicli.
  • Il decreto è al Senato per la conversione in legge, da chiudere entro il 29 novembre 2026: il testo può ancora cambiare.

Chi ha un diploma tecnico o professionale e punta a una cattedra di laboratorio ha un anno in più. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, il cosiddetto Decreto Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre e in vigore dal 1° ottobre 2026, proroga al 31 dicembre 2027 il regime transitorio degli insegnanti tecnico-pratici (ITP): fino a quella data i concorsi per le classi di concorso B restano aperti a chi ha il solo diploma previsto dalla tabella, senza laurea e senza abilitazione. Ecco cosa dice la norma, al 9 ottobre 2026, e cosa cambia in pratica.

Cosa dice il decreto

La proroga sta nell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge, che modifica in due punti il decreto legislativo 59/2017, cioè la legge sul reclutamento dei docenti della secondaria:

  • nell’articolo 22, comma 2, la data «31 dicembre 2026» diventa «31 dicembre 2027». Quel comma stabilisce che i requisiti a regime per i posti di insegnante tecnico-pratico si applicano ai concorsi banditi dopo quella data; fino ad allora, per gli ITP, restano i requisiti della normativa sulle classi di concorso, cioè il diploma indicato nella tabella B del DPR 19/2016 e del DM 259/2017;
  • nell’articolo 2-bis, comma 2, sparisce l’inciso «per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale»: la riserva di posti nei percorsi abilitanti per chi ha tre anni di servizio diventa permanente.

Il termine era già stato spostato in passato, al 31 dicembre 2025 e poi al 31 dicembre 2026: questa è una nuova proroga di un anno.

Chi riguarda e da quando

La regola vale per i concorsi banditi entro il 31 dicembre 2027. Conta la data di pubblicazione del bando, non quella delle prove o dell’assunzione. In concreto:

Bando pubblicato Cosa serve per le classi B (ITP)
Entro il 31/12/2027 Il diploma di scuola secondaria di secondo grado previsto dalla tabella B per la specifica classe di concorso
Dal 1° gennaio 2028 Laurea, oppure diploma AFAM di primo livello, oppure diploma di specializzazione ITS per le tecnologie applicate, coerente con la classe, più l’abilitazione all’insegnamento specifica (articolo 5, comma 2, del d.lgs. 59/2017)

Il primo bando interessato è il concorso docenti ordinario atteso per novembre 2026, per il quale il Ministero ha già avviato il censimento delle aule informatiche. Anche un eventuale concorso bandito nel corso del 2027 rientrerebbe nella proroga.

Attenzione a un punto che le testate specializzate ripetono: non basta un diploma tecnico o professionale qualsiasi. Il titolo deve essere uno di quelli elencati nella tabella B per la classe richiesta, con le eventuali condizioni indicate nelle note. Per esempio, per la B-16, laboratori di scienze e tecnologie informatiche, valgono il diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico, indirizzo informatica e telecomunicazioni (articolazione informatica), quello del settore economico con articolazione sistemi informativi aziendali e i vecchi diplomi di perito industriale per l’informatica e di ragioniere programmatore. Puoi controllare il tuo diploma con lo strumento Con la mia laurea cosa posso insegnare?, che copre anche i titoli delle classi B.

La riserva nei percorsi abilitanti diventa stabile

La seconda novità riguarda chi non ha ancora l’abilitazione e lavora da anni come supplente. L’articolo 2-bis del decreto legislativo 59/2017 prevede che accedano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale (i percorsi da 60, 36 e 30 CFU), nei limiti di una riserva di posti fissata con decreto del Ministero dell’università:

  • chi ha svolto almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui chiede l’abilitazione;
  • chi ha sostenuto la prova del concorso straordinario bis del 2022;
  • i titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (IeFP).

Finora la norma valeva solo per i primi tre cicli dei percorsi; dal 1° ottobre 2026 non ha più scadenza. Secondo la ricostruzione di Orizzonte Scuola le quote di riserva restano quelle attuali, il 45% complessivo (40% per il servizio e lo straordinario bis, 5% per la IeFP). Per i bandi dei percorsi abilitanti dell’anno accademico 2026/27 si aspetta ancora il decreto di autorizzazione dei posti.

Cosa non cambia

Il decreto non tocca i requisiti delle classi A: per i posti comuni della secondaria servono sempre il titolo di accesso previsto per la classe e l’abilitazione, secondo le regole che abbiamo riassunto nell’articolo sul concorso docenti 2027. Non cambia nemmeno la tabella dei titoli, oggetto di un decreto separato approvato dal CSPI il 7 ottobre.

Secondo Orizzonte Scuola e Scuola Informa la proroga si riflette anche sull’accesso con il diploma ai percorsi abilitanti e al TFA sostegno per gli ITP, che rimandano agli stessi requisiti; il decreto-legge, alla lettera, interviene solo sul comma dei concorsi.

Il decreto può ancora cambiare

Un decreto-legge è in vigore subito, ma decade se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni: la scadenza è il 29 novembre 2026. Il disegno di legge di conversione (A.S. 2053) è stato incardinato il 7 ottobre nella commissione Cultura del Senato, relatore il presidente Roberto Marti; gli emendamenti vanno presentati entro il 20 ottobre e l’Aula è prevista dal 3 novembre, poi il testo passerà alla Camera. I sindacati hanno già chiesto di allargare le misure sul reclutamento, giudicate troppo poche: le due norme potrebbero essere integrate, difficilmente cancellate.

Cosa fare adesso

  1. Verifica che il tuo diploma sia nella tabella B della classe che ti interessa: usa la verifica dei requisiti per il concorso oppure parti dall’elenco delle classi di concorso, dove le classi B sono in fondo.
  2. Se hai un diploma di una classe B, prepara i documenti per il bando del concorso ordinario: con la proroga puoi partecipare senza laurea e senza abilitazione, e completerai l’abilitazione dopo, secondo quanto prevede il bando.
  3. Se hai tre anni di servizio e non sei abilitato, tieni d’occhio i bandi universitari dei percorsi abilitanti 2026/27: la riserva di posti ora è stabile.
  4. Guarda la pagina «Come arrivare alla cattedra» della tua classe, per esempio la B-17, laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, per il quadro completo di titolo, concorso e graduatorie.
  5. Segui la conversione in legge: aggiorneremo questo articolo se il Senato modificherà le norme.

Domande frequenti

Fino a quando gli ITP possono partecipare ai concorsi con il solo diploma?

Per i concorsi banditi entro il 31 dicembre 2027, grazie alla proroga dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 170/2026. Fa fede la data di pubblicazione del bando, non quella delle prove o dell'assunzione. Il diploma deve essere uno di quelli previsti dalla tabella B per la classe di concorso richiesta.

Cosa serve agli ITP per i concorsi dal 2028?

Per i bandi pubblicati dopo il 31 dicembre 2027 vale la regola a regime dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 59/2017: laurea, oppure diploma AFAM di primo livello, oppure diploma di specializzazione ITS per le tecnologie applicate, coerente con la classe di concorso, più l'abilitazione specifica. Le lauree corrispondenti a ogni classe B dovranno essere indicate con un decreto.

La proroga vale anche per il concorso ordinario in arrivo?

Sì, se il bando esce entro il 31 dicembre 2027, come tutto lascia prevedere: le testate specializzate lo attendono per novembre 2026. Per le classi B basterà quindi il diploma previsto dalla tabella, come nei concorsi PNRR. Il numero dei posti per ogni classe lo fisserà il bando.

Chi ha tre anni di servizio può ancora entrare nei percorsi abilitanti con la riserva di posti?

Sì, e ora in modo stabile: il decreto-legge 170/2026 ha tolto dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 59/2017 la limitazione ai primi tre cicli. La riserva vale per chi ha almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque (uno nella classe), per chi ha sostenuto la prova dello straordinario bis e per i docenti dei percorsi IeFP delle regioni; le percentuali le fissa il decreto del Ministero dell'università.

Il decreto-legge può ancora cambiare?

Sì. È in vigore dal 1° ottobre 2026, ma deve essere convertito in legge entro il 29 novembre 2026. Il disegno di legge è all'esame della commissione Cultura del Senato (A.S. 2053), con emendamenti entro il 20 ottobre e Aula dal 3 novembre: le due norme sul reclutamento potrebbero essere modificate o integrate.

Fonti

Questo articolo riassume e confronta fonti pubbliche, citate sopra. Fanno fede gli atti ufficiali del Ministero dell'istruzione e del merito: bando, decreti, note.

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